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Regolamento Polizia Mortuaria

Regolamento Polizia Mortuaria

Regolamento Polizia Mortuaria

Art. 73 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

  1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
  2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
    • a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
    • a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
    • a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
  3. Al personale suddetto è vietato:
    • eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
    • ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
    • segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
    • esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
    • trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
  4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
  5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché‚ alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.