Art. 73 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- Al personale suddetto è vietato:
- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché‚ alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.